Dirigente responsabile
Arch. Giorgio Caizzi
Ufficio competente
Ufficio condomini
Definizione
Ai sensi della Legge regionale 96/96 l'Azienda promuove la costituzione dell'autogestione dei servizi comuni (es. luce scale, manutenzione area comune, funzionamento impianti comuni). Gli assegnatari, pertanto, sono tenuti ad organizzarsi in modo autonomo, stipulando i contratti di fornitura (es. luce scale), manutenzione (es. giardinaggio e pulizia scale) ecc. e ripartendo le spese tra di loro.
Descrizione della procedura
Per realtà di piccole dimensioni (pochi alloggi e spese modeste) può essere sufficiente indicare, di comune accordo, un inquilino che registra dette operazioni. Per realtà più grandi (complessi residenziali e servizi comuni rilevanti) è opportuno attivare il sistema dell'autogestione, formalmente costituita. Gli adempimenti principali dell'Autogestione sono analoghi a quelli dell'Amministrazione di un condominio, limitatamente ai servizi affidati in gestione. La costituzione dell'autogestione per i soli fabbricati di proprietà ATER può essere richiesta dagli utenti (almeno un terzo degli inquilini). L'Azienda proporrà uno schema di regolamento adatto ai casi concreti (basato su quello a suo tempo approvato a livello regionale), convocherà le riunioni necessarie per spiegare e varare la gestione autonoma, fino alla designazione dei rappresentanti delegati dagli utenti.
Dirigente responsabile
Arch. Giorgio Caizzi
Ufficio competente
Ufficio condomini
Definizione
La costituzione del Condominio, con la nomina di un amministratore, ha luogo quando negli stabili sono venduti tutti o la maggioranza degli alloggi. Il Codice Civile prevede che se gli alloggi sono più di quattro è necessario che sia nominato un amministratore. Se sono più di dieci deve essere formalizzato uno specifico Regolamento di Condominio, oltre alle tabelle millesimali.
Descrizione della procedura
Il Condominio viene costituito a richiesta dei proprietari o d'ufficio in occasione delle vendite. L'Azienda redige le tabelle millesimali in base al valore degli appartamenti e la bozza del regolamento condominiale (per quanto dovuto). L'Azienda acquisisce le adesioni dei proprietari degli alloggi, convoca la prima assemblea del Condominio per la formale costituzione e la nomina di un Amministratore. L'attività dell’Azienda per la costituzione del Condominio ha un costo che viene ripartito tra tutti i proprietari in rapporto alle loro quote di comproprietà.
Note e osservazioni
La vita del condominio è disciplinata dal Codice Civile, nonché da eventuali norme regolamentari che i condomini ritengono di approvare. I principali adempimenti dell'Amministratore sono la stesura del rendiconto annuale della sua gestione, del bilancio consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio precedente e del bilancio preventivo delle spese da sostenere nell'esercizio successivo. Anche la responsabilità di una corretta gestione degli spazi e dei servizi comuni del condominio compete all'Amministratore.
REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PARTI COMUNI DEGLI STABILI ATER
Parti e Spazi Comuni
Sono di uso comune tutte quelle parti, locali, aree, cose, impianti dell'edificio, che in base agli atti di acquisto o ai contratti di locazione, non risultano assegnati in proprietà e/o in uso singolo ed individuale.
Specificamente sono comuni:
- L'area su cui sorge l'edificio, l'area di pertinenza, i giardini, i cortili ecc.;
- Il sottosuolo, le fondamenta, i portici, il tetto, il lastrico solare (terrazzo), i muri maestri, la struttura portante dell'edificio e tutte le murature d'ambito perimetrale delle facciate;
- Il portone, l'androne, le scale, i ballatoi, gli anditi, i disimpegni per le cantine, gli infissi e serramenti che sono installate nelle parti comuni;
- I locali condominiali, di deposito delle immondizie, dei serbatoi di accumulo dell'acqua e delle autoclavi, di alloggiamento dei contatori di acqua, gas, ed elettricità, i locali occupati dagli impianti ascensore e riscaldamento;
- Gli impianti di riscaldamento centralizzato, l'impianto di ascensore, gli impianti elettrici e di forza motrice, l'impianto idrico e di autoclave;
- L'impianto del gas, della luce, dell'acqua, della fognatura, e antenna centralizzata, fino agli attacchi con le unità immobiliari individuali;
Limiti all'uso delle Parti e Spazi Comuni
I condomini, i conduttori e chiunque altro, sono obbligati al rispetto dei divieti per l'uso delle parti e spazi comuni, di seguito elencati. E' facoltà dell'Amministratore di agire anche giudizialmente per ottenerne l'osservanza.
- E' tassativamente vietata ogni tipo di costruzione, anche precaria, negli spazi ed aree comuni;
- E' vietato occupare, anche temporaneamente, con qualsiasi cosa, gli spazi di proprietà ed uso comune;
- E' vietato lasciare negli spazi comuni, ed in particolare nell'androne, nelle scale, nei ballatoi, anche temporaneamente, motocicli, biciclette, carrozzini, ecc.;
- E' vietato tassativamente il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere nonché il parcheggio al di fuori degli spazi destinati a tale uso, se presenti;
- E' vietato stendere biancheria o altro all'esterno dei balconi e delle finestre e nei casi in cui producono stillicidio; E' consentito stendere all'interno dei balconi di uso esclusivo e negli spazi destinati a tale uso, se presenti;
- E' consentito collocare vasi di fiori sui davanzali e sui balconi solo se efficacemente fissati a questi e posti in recipienti atti ad impedire lo stillicidio;
- E' vietato tenere in qualsiasi locale o spazio comune, animali di qualsiasi genere. Sono consentiti i soli animali domestici (cani, gatti, uccelli) entro le rispettive unità abitative, sempre che non arrechino disturbo o danno agli altri condomini o alle parti comuni. E' fatto obbligo ai detentori di cani di tenerli al guinzaglio e con museruola nelle parti comuni e di evitare che rechino disturbo specialmente di notte;
- E' vietato di intervenire con riparazioni nelle parti e negli impianti comuni, se non nel caso di assoluta e urgente necessità. In tal caso dovrà essere tempestivamente avvisato l'Amministratore o l'ATER per gli adempimenti di competenza;
- E' vietato manomettere o modificare le parti comuni dell'impianto idrico, del gas, di riscaldamento, di depurazione acque, dell'antenna centralizzata, delle colonne di scarico, ecc.; ogni intervento che si rendesse necessario su dette parti dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ATER o dall'Assemblea dei Condomini;
- E' vietato usare l'ascensore per trasportare animali e oggetti ingombranti o pesanti che possano sporcare o comunque arrecare danno;
- E' vietato suonare, ballare, cantare e tenere la radio, la televisione, gli impianti di diffusione sonora in genere a volume alto; L'uso di tali apparati va effettuato nel rispetto delle ordinanze comunali;
- E' vietato all'interno dell'area cortilizia praticare qualsiasi tipo di gioco (palla, tennis, e simili) che possa arrecare disturbo alla quiete dei residenti nel condominio;
- E' vietato tenere nei locali comuni e di uso esclusivo materie infiammabili o esplosive o che emanino esalazioni sgradevoli o nocive alle persone e alle cose.
Approvato e reso esecutivo con atto consiliare n. 33 del 04/08/2005
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