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Normativa

L.R. 19 dicembre 2001, n. 66 ([*]).

Modifica alla L.R. 20 ottobre 1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni - Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 1
Modifiche L.R. n. 96/1996.

1. Al primo comma dell'art. 36 della L.R. n. 96/1996 così come modificata dalla L.R. n. 90/1998 la frase "alla data del 1° luglio 1998" è così sostituita "alla data del 30 novembre 2001".

2. Il punto a) dell’art. 36 della L.R. 20.10.1996, n° 96, così come modificata dalla L.R. 90/98, è così sostituito: “al protrarsi dell’occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriore alla data del 30 novembre 2001 ed al possesso della residenza anagrafica documentabile dagli organi competenti alla data del 30 novembre 2001.”.

3. Il quarto comma, primo capoverso, dell’art. 36 della L.R. 96/96, è così sostituito: “Dalla data del parere favorevole emesso dalla commissione assegnazione alloggi l’Ente gestore, su segnalazione comunale, applicherà il canone sociale in base all’art. 25 della L.R. 96/96 con effetto dalla data della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° luglio 1995.”.

Art. 2
Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3
Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

([*]) Pubblicata nel BURA 24 dicembre 2001, n. 28.

 
 
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