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Normativa

L.R. 23 settembre 1998, n. 90 ([*]).

Modifica L.R. n. 96 del 1996: Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

 

Art. 1

Al primo comma dell'art. 36 della L.R. 96/96 la frase "alla data dell'1.7.95" è così sostituita "alla data dell'1.7.98"

Il punto "A" dell'art. 36 della L.R. 96/96 è così sostituito: "al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriore alla data dell'1.7.1998 ed al possesso della residenza anagrafica documentabile dagli organi competenti oltre l'occupazione effettiva alla data dell'1.7.1998."

Art. 2

Al terzo comma dell'art. 36 della L.R. 96/96, dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "d) alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, dalle disposizioni di cui all'art. 12 L.R. 96/96. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 96/96 risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario".

Al punto b) dell'art. 36 della L.R. 96/96 le parole: "riferito alla data in vigore della presente legge" sono così sostituite: "alla data di effettiva occupazione".

Art. 3

Dopo il punto "d" dell'art. 36 della L.R. 96/96 è aggiunto il seguente comma: "al compimento dell'istruttoria comunale per l'accertamento dei requisiti da parte della commissione assegnazione alloggi, l'Ente Gestore, su segnalazione comunale applicherà un canone provvisorio calcolato in base all'art. 5 della L.R. 96/96 fino alla definizione dell'iter relativo alla richiesta. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva."

Art. 4

Dopo il quinto comma dell'art. 36 della L.R. 96/96 è aggiunto il seguente: "Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° luglio 1995".

 

([*]) Pubblicata nel BURA 16 ottobre 1998, n. 25.

 
 
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