Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO I Edilizia Residenziale Pubblica » Art. 12-Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.

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Art. 12

Legge Regionale 96/96

Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione.

Il comune prima dell’assegnazione accerta la permanenza in capo all’aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

L’eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra il momento dell’approvazione della graduatoria definitiva e quello dell’assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui all’art. 8, lett. b), punti b 1), b 2), b 3) e condizione soggettiva di cui alla lett. a 4) e a 6), sempre che permangano i requisiti per l’assegnazione.

Qualora il Comune accerti la perdita di alcuno dei requisiti o il mutamento delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, trasmette la relativa documentazione alla commissione per la formazione della graduatoria, e all’assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnandogli un termine di gg. 15 per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Decorso tale termine la commissione provvede all’esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Il termine di cui ai commi precedenti è raddoppiato se si tratta di lavoratore emigrato all’estero.

 
 
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