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Legge Regionale 96/96
Assegnazione e standard dell’alloggio.
L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all’ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal comune territorialmente competente.
Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l’elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità.
Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell’art. 13, 3° comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo massimo, di cui al precedente art. 2, lett. c): per le giovani coppie lo standard applicabile per l’assegnazione è quello relativo ad un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone.
Il Comune, in presenza di assegnatari nel cui nucleo familiare sono presenti componenti che per condizioni di deficit psicomotorie, di età o di altra situazione di disagio individuata dall'Ente stesso, può, con provvedimento motivato, assegnare alloggi anche in deroga allo standard abitativo previsto dall'art. 2 lettera c) ([*]).
Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.
([*]) Comma introdotto dall'art. 6 della L.R. n. 56 del 1998.
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