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Art. 14

Legge Regionale 96/96

Scelta e consegna degli alloggi.

Il Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell’alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.

La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di ingiustificata mancata presentazione l’assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con motivata deliberazione dell’organo competente, provvede alla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.

L’ente gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell’assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell’alloggio.

L’alloggio dev’essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all’estero, entro 60 giorni dalla data di consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

L’inosservanza dell’onere di cui sopra comporta la decadenza dall’assegnazione. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all’assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all’estero.

Al provvedimento del Sindaco si applicano i commi dodicesimo e seguenti dell’art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

 
 
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