Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO I Edilizia Residenziale Pubblica » Art. 15-Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

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Art. 15

Legge Regionale 96/96

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un’aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i Comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni. Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3 ([*])

Per le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento è assunto dalla Giunta regionale ([**]).

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

L’accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei comuni interessati, sulla scorta delle domande e della documentazione prodotta dagli interessati.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall’art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei comuni, nell’ambito dell’aliquota del 15% ([***]) stabilita al primo comma del presente articolo. Tale riserva non potrà eccedere il 15% del totale degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento.

La proposta dei comuni deve tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione di precedenti bandi generali e integrativi emanati dai comuni stessi, nonché di particolari eventuali esigenze che vengono segnalate dalle organizzazioni di profughi presenti nella Regione.

 

* Il comma, già modificato dall’art. 2, L.R. n. 46 del 1998 e dall’art. 7, L.R. n. 56 del 1998, è stato poi così sostituito dall’art. 1, comma 24, L.R. n. 16/2006. Il testo originario era così formulato: “La Regione, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare un’aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartamenti alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni. Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e degli Istituti autonomi case popolari o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al terzo comma.”.
Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.

** Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. n. 56 del 1998. Il precedente comma così recitava:
"Per le assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento è assunto dalla Giunta regionale.".

*** Le parole "aliquota del 15%" sono state introdotte dall'art. 7 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "aliquota del 25%".

 
 
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