Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO I Edilizia Residenziale Pubblica » Art. 16-Subentro nella domanda e nell'assegnazione.

Web Design
Art. 16

Legge Regionale 96/96

Subentro nella domanda e nell’assegnazione.

In caso di decesso dell’aspirante assegnatario, o dell’assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l’ordine ivi indicato.

In tutti i casi di subentro l’ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio.

L’ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile, qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell’ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o di affinità, qualora siano, nell’uno o nell’altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con il carattere della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

Salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo, l’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione solo nel caso in cui la convivenza persiste da almeno due anni al momento del decesso dell’assegnatario.

È altresì ammessa, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell’ente gestore.

Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere generale.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

 
 
 6 visitatori online


Valid XHTML 1.0 Transitional