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Art. 3

Legge Regionale 96/96

Norme per l’emanazione dei bandi di concorso.

All’assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi; nella seconda ipotesi la direttiva regionale precisa l’ente tenuto all’emanazione del bando.

I bandi vengono emanati di norma ([nota 7]) oltre il 30 settembre di ogni anno.

Sono tenuti all’emanazione dei bandi di concorso tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Gli altri comuni valutano la necessità di provvedere all’emanazione di detti bandi in relazione alle disponibilità del patrimonio edilizio pubblico già assegnato o di presumibile assegnazione nel corso dell’anno, tenuto conto che gli alloggi debbono essere assegnati entro il termine massimo di 90 giorni dalla disponibilità.

Gli aggiornamenti di norma biennali, previsti dal successivo art. 11, vengono banditi entro il 30 settembre dell’anno di scadenza e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro 12 mesi dall’emanazione del bando.

I bandi di concorsi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati mediante l’affissione di manifesti per almeno 20 giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati al bando.

I comuni debbono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con idonee forme tra le quali:

- affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei comuni e nelle bacheche delle aziende con più di 100 dipendenti, nella sede o nelle sedi ricadenti nell’ambito territoriale interessato al bando di concorso e nelle sedi degli ATER e degli enti pubblici di rilevanza nazionale; copia dei manifesti va trasmessa agli istituti di patronato aventi sede in almeno un Comune dell’ambito territoriale interessato al bando ([nota 8]);

- richiesta di pubblicazione di comunicato stampa ai quotidiani e radio-giornali di maggiore diffusione e ascolto locale.

Nel caso di mancato adempimento, nei termini prescritti, di quanto disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli ATER competenti per territorio ([nota 9]).

Copia del manifesto viene trasmessa alla Direzione opere pubbliche e al Servizio emigrazione della Giunta regionale d’Abruzzo che provvedono agli adempimenti di competenza anche ai fini della ulteriore diffusione del bando ([nota 10]).

Per l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei comuni, l’emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

 
 
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