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Legge Regionale 96/96
Istruttoria della domanda.
Il Comune che ha indetto il bando procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l’esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.
Il Comune provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall’interessato nei moduli di domanda.
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla commissione di cui all’art. 7 per la formazione della graduatoria.
Per l’esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dello ATER territorialmente competente ([nota 14]).
Nel caso di inadempienze, la Giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l’esecuzione dell’istruttoria.
La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni e agli ATER per la raccolta e l’elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda ([nota 15]).
Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare in qualsiasi momento l’esistenza dei requisiti.
Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all’assegnazione ed alla gestione degli alloggi, quando in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l’obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione.
In pendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati.
Nei comuni nei quali sono stati istituiti, ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, i Consigli di quartiere con elezione diretta di primo grado, le funzioni di coordinamento dell’istruttoria delle domande possono essere conferite, con apposita deliberazione dell’organo comunale competente, ad apposito Comitato, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con la partecipazione dei rappresentanti di ciascun quartiere.
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