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Legge Regionale 96/96
Commissione per la formazione della graduatoria.
La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale corrispondenti a quelle agli ambiti territoriali di cui al precedente art. 3 ([Nota 16]).
La Commissione è presieduta da 1 Magistrato o Dirigente con profilo professionale "amministrativo" della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica, o libero professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o da chi ha svolto le funzioni di Presidente di Commissioni alloggi per un periodo non inferiore ad un anno o da chi abbia ricoperto la carica di Sindaco o Assessore in comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o di Presidente o Assessore di amministrazioni provinciali ([Nota 17]).
Per queste ultime quattro categorie è richiesta l'iscrizione all'Albo Regionale per aspiranti Presidenti delle Commissioni di Assegnazione Alloggio di E.R.P. istituito presso gli Uffici della Direzione opere pubbliche della Giunta regionale ([Nota 18]).
La Commissione è altresì composta:
1) dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione, o suo delegato;
2) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti, più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
3) da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, più rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;
4) da un rappresentante dell'ATER competente per territorio ([Nota 19]).
Gli interessati per ottenere l'iscrizione all'albo, devono inoltrare domanda alla Direzione opere pubbliche ([Nota 20]). La domanda, redatta in carta legale, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, deve contenere:
- l'indicazione dei requisiti che danno titolo all'iscrizione;
- dichiarazione espressa che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alla domanda devono essere allegate, in carta legale, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, nonché, in carta semplice, il curriculum professionale sottoscritto in calce dall'interessato.
L'iscrizione all'albo degli aventi diritto viene disposta con ordinanza del Direttore della Direzione opere pubbliche, da adottarsi di norma, a cadenza semestrale alla scadenza di giugno e di dicembre ([Nota 21]).
Il predetto dirigente adotta tutti gli atti inerenti l'albo ed è anche responsabile del procedimento per le finalità della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti inerenti l'albo devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed hanno natura definitiva.
La tenuta materiale dell'albo è affidata a un dipendente della Direzione opere pubbliche con qualifica funzionale non inferiore alla VI, nominato dal dirigente con apposita ordinanza dirigenziale ([Nota 22]).
Nel caso di bandi comprensoriali, i rappresentanti dei comuni partecipano solo alla attribuzione dei punteggi per le domande dei richiedenti di ciascun Comune.
Alla formulazione della graduatoria finale partecipano solo i rappresentanti del Comune di maggior peso demografico.
Se nell'ambito territoriale di competenza della commissione sono presenti alloggi assoggettati alla normativa di cui alla presente legge ai sensi del precedente art. 1, di proprietà o in gestione di enti diversi dall'ATER, alla formazione della graduatoria relativa al Comune o ai comuni in cui sorgono gli alloggi stessi partecipa un rappresentante dell'ente proprietario o gestore ([Nota 23]).
La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati, oltre al presidente, almeno quattro componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente tra i membri permanenti.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Ogni componente la commissione compreso il presidente, resta in carica cinque anni dalla nomina e può essere riconfermato per il successivo quinquennio. In ogni caso la scadenza e la nomina delle Commissioni sono concomitanti con la scadenza e la nomina del Consiglio di Amministrazione delle ATER ([Nota 24]).
La Commissione è insediata presso l’ATER, o sede distaccata, nella cui competenza territoriale è ricompreso il Comune sede di ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato così come individuato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni ([Nota 25]).
La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dell’ATER ove ha sede la commissione e per un periodo da predeterminare nell'atto di nomina ([Nota 26]).
Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, può nominare, in luogo di un'unica commissione, più commissioni composte a norma del secondo comma, aventi ciascuna competenza su parte del territorio degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato di cui all'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 ([Nota 27]).
In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie o di mancata convocazione della commissione, con grave pregiudizio per le procedure di assegnazione in corso, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi fissando, ove necessario, il calendario dei lavori. Il provvedimento sostitutivo regionale dispone che, in caso di mancata convocazione della commissione nei termini prefissati, provvede al riguardo il componente la Giunta preposto alla Direzione opere pubbliche, o un suo delegato, che presiede la commissione fino all'espletamento delle procedure di assegnazione in corso ([Nota 28]).
Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della commissione medesima ([Nota 29]) è corrisposto da parte dell'ATER per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza pari al 50% del gettone corrisposto al consigliere regionale per ogni presenza nelle sedute consiliari oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionali. Ai Presidenti di dette Commissioni è riconosciuta un'indennità di carica onnicomprensiva pari al 20% delle indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta ([Nota 30]).
All'art. 1, comma 3, della L.R. 29 giugno 1988, n. 52, sono soppresse le parole «così come determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55».
Nel caso in cui la commissione provvede ad assegnazioni di alloggi di proprietà o in gestione di enti diversi da quelli indicati dal comma precedente, questi provvedono a rimborsare all’ATER competente per territorio l'importo complessivo dei gettoni erogati per la compilazione delle graduatorie ([Nota 31]).
Le predette commissioni non possono tenere, per ciascun mese, un numero di sedute superiore a quello previsto dall'art. 3, 1° comma, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.
La Giunta regionale può autorizzare, su proposta del presidente della commissione competente, il superamento di tale limite, fino ad un massimo del 50% del numero delle sedute previste al comma precedente, solo per periodi limitati, in relazione alle esigenze derivanti dall'espletamento di procedure di assegnazioni in corso e solo nel caso in cui non siano state nominate altre commissioni.
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