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Art. 8

Legge Regionale 96/96

Punteggi di selezione delle domande.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

La prima fase di selezione delle domande comporta l’attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Condizioni soggettive:

a 1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lettera f):
- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1.
Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione; ([Nota 32])

a 2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:
- 3 unità: punti 1;
- 4 unità: punti 2;
- 5 unità: punti 3;
- oltre 6 unità: punti 4;
Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso ([Nota 33]).
Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi ([Nota 34]).
Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi ([Nota 35]).
Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo ([Nota 36]).
Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale ([Nota 37]).

a 3) richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: punti 2;
richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: punti 3; ([Nota 38])

a 4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.
Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a 5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: punti 2;

a 6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1.
I punteggi a 3) ed a 4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto a 6).
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

b) Condizioni oggettive:

b 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:
b 1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all’abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 2 ([Nota 39]);
b 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo all’attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2.
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b 1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b 2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:
b 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:
- da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1;
- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2;

b 3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall’autorità competente: punti 2.
Le condizioni previste nella categoria b 1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b 2) e b 3); le condizioni della categoria b 2) sono cumulabili con quelle della categoria b 3);

b 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): punti 4.
La condizione b 4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

c) Condizioni aggiuntive regionali (da definire al momento dell’approvazione regionale di locazione dell’intervento) ([Nota 40]): complessivamente massimo punti 5.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l’ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della commissione in forma pubblica amministrativa.

All’inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b 1) o nella condizione di cui al punto b 4).

Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d’ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

I nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a 5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall’art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

La Regione provvede, nell’ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo.

 
 
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