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Legge Regionale 96/96
Formazione della graduatoria.
La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.
Il termine di cui al comma precedente è portato a 60 giorni esclusivamente per la formulazione della graduatoria dei comuni di oltre 15.000 abitanti.
Entro 15 giorni dalla sua formazione la graduatoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l’opposizione, è pubblicata nell’Albo pretorio del Comune o dei comuni per i bandi comprensoriali per 15 giorni consecutivi. I comuni seguono, altresì, le stesse forme di pubblicità previste per il bando dal precedente art. 3.
Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell’Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
Esaurito l’esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 8. Il sorteggio è effettuato dal presidente della commissione in forma pubblica.
La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce provvedimento definitivo.
Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.
La graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall’art. 1 della presente legge.
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