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Legge Regionale 96/96
Oggetto della legge e campo di applicazione. [nota 4]
La Regione disciplina con la presente legge le procedure per l’assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la determinazione dei relativi canoni.
Tali procedure si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo pubblico, dallo Stato o dalla Regione, da enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi case popolari nonché da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica.
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, non attuati da enti pubblici;
c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati e recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.
Le presenti procedure si applicano, altresì, alle case parcheggio o degli alloggi comunque acquisiti al patrimonio comunale per gli sfrattati, ivi compresi quelli realizzati ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.
La Regione può, altresì, escludere, previa specifica individuazione con atto deliberativo dell’ente pubblico proprietario, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale o per le particolari caratteristiche di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell’edilizia residenziale pubblica.
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