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Legge Regionale 96/96
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Nota 5
Il riferimento corretto dovrebbe essere all’art. 21.
Nota 6
Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 56 del 1998.
Il precedente articolo, il cui comma a) era stato precedentemente sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 46 del 1998, così recitava:
"I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso se gode dello status di rifugiato politico, oppure soltanto se il diritto di cittadinanza è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso é iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata).
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978, art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre; nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato, ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392, e con i seguenti parametri:
1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.
Superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio):
45 mq + 9 mq = 54 mq per 1-2 persone;
60 mq + 12 mq = 72 mq per 3-4 persone;
75 mq + 15 mq = 90 mq per 5 persone;
95 mq + 19 mq = 114 mq per 6 persone e oltre.
2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05.
3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.
4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1.00.
5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1.00 per tutti i comuni.
6. Coefficiente di vetusta pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.
7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1.00;
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti è pari a lire 20 milioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre 12 sino ad un massimo di 6 milioni, la presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma del reddito fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap. In mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso da parte del C.I.P.E. la Giunta regionale vi provvede con cadenza biennale sulla base della variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, (collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lett. c), d), e), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.
Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.".
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