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Legge Regionale 96/96

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Nota 53
L’attuale data è stata così fissata dall’art. 34, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 6 in sostituzione della precedente data del 31 maggio 2007, fissata dall’art. 62, comma 1, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 in sostituzione della precedente data del 30 novembre 2006, fissata dall'art. 1, comma 72, L.R. 28 dicembre 2006, n. 47 in sostituzione della precedente data del 30 aprile 2006, fissata dall’art. 1, comma 26, L.R. n. 16/2006 in sostituzione della precedente data del 31 dicembre 2004, fissata dall’art. 25, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 in sostituzione della precedente data del 30 novembre 2001, fissata dall’art. 1, comma 1, L.R. 19 dicembre 2001, n. 66 in sostituzione, a sua volta, della precedente data del 1  luglio 1998 introdotta dall’art. 1, comma 1, L.R. 23 settembre 1998, n. 90 in luogo dell’originaria data del 1° luglio 1995.

31 maggio 2007 L.R. 1 ottobre 2007, n. 34
30 novembre 2006 L.R. 28 dicembre 2006, n. 47
30 aprile 2006 L.R. n. 16/2006
31 dicembre 2004 L.R. 8 febbraio 2005
30 novembre 2001 L.R. 19 dicembre 2001, n. 66
1  luglio 1998 L.R. 23 settembre 1998, n. 90

 

Nota 54
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

Nota 55
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

Nota 56
Comma introdotto senza numerazione dall'art. 15 della L.R. n. 56 del 1998, poi così modificato dall’art. 1, comma 27, L.R. n. 16/2006 ed infine così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33. Il testo originario era così formulato: “L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce al 1° luglio 1995. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.”.

Nota 57
Le parole "L'assegnazione è subordinata" sono state introdotte dall'art. 15 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "L'assegnazione di cui al comma è subordinata".

Nota 58
La presente lettera, già sostituita dall’art. 1, comma 2, L.R. 23 settembre 1998, n. 90, è stata nuovamente sostituita dall’art. 1, comma 2, L.R. 19 dicembre 2001, n. 66, poi modificata dall’art. 25, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, successivamente sostituita dall’art. 1, comma 28, L.R. n. 16/2006, poi nuovamente modificata dall'art. 1, comma 73, L.R. 28 dicembre 2006, n. 47, di nuovo modificata dall’art. 62, comma 2, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 e infine così sostituita dall’art. 34, comma 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 6. Il testo originario era così formulato: «a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriore alla data dell'1.7.1995 ed al possesso della residenza anagrafica documentabile degli organi competenti oltre l'occupazione effettiva alla data 1.7.1995;».

Nota 59
Le parole “alla data di effettiva occupazione” sono state introdotte dall’art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 90 in sostituzione delle precedenti “riferito alla data d’entrata in vigore della presente legge”.

Nota 60
Le parole "e successive modificazioni ed integrazioni" sono state introdotte dall'art. 15 della L.R. n. 56 del 1998.

Nota 61
Lettera introdotta dall’art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 90.

Nota 62
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

Nota 63
Comma introdotto senza numerazione dall’art. 3 della L.R. 23 settembre 1998, n. 90, poi modificato dall’art. 1, comma 3, L.R. 19 dicembre 2001, n. 66, nuovamente modificato dall’art. 25, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, successivamente sostituito dall’art. 1, comma 29, L.R. n. 16/2006 ed infine così numerato e modificato dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33. Il testo originario era così formulato: “Al compimento dell'istruttoria comunale per l'accertamento dei requisiti da parte della commissione assegnazione alloggi, l'Ente Gestore, su segnalazione comunale applicherà un canone provvisorio calcolato in base all'art. 5 della L.R. 96/96 fino alla definizione dell'iter relativo alla richiesta. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.”.

Nota 64
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

Nota 65
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

Nota 66
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

Nota 67
Comma aggiunto senza numerazione dall’art. 4 della L.R. n. 90 del 1988, poi così modificato dall’art. 1, comma 30, L.R. n. 16/2006 e infine così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33. Il testo originario era così formulato: “Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° luglio 1995.”.

Nota 68
La parola "l'occupante" è stata introdotta dall'art. 15 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione della precedente "l'occupazione".

Nota 69
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

Nota 70
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

Nota 71
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

Nota 72
Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per uniformità del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall’art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

 

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