Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO II Norme per la gestione della mobilità negli alloggi E.R.P » Art. 18-Domande e criteri di mobilità.

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Art. 18

Legge Regionale 96/96

Domande e criteri di mobilità.

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio indirizzate all’ente gestore, corredate dalle motivazioni. della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla commissione di cui al successivo art. 19 sulla base delle seguenti motivazioni indicate secondo l’ordine di priorità:

1) inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati; la condizione di handicappato è quella prevista all’art. 8 punto a 5);

4) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della commissione.

 
 
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