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Legge Regionale 96/96
Commissione per la mobilità.
La commissione, nominata dal Sindaco su designazione degli organismi competenti, ha sede presso ciascun Comune ed è così composta:
a) dal Sindaco o da un suo delegato;
b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell’utenza;
c) da un rappresentante per ciascuno degli enti gestori interessati alla mobilità.
La commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio, stabilendo di criteri per la formazione della graduatoria stessa. In fase di prima applicazione è confermata la regolamentazione in vigore.
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