Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO II Norme per la gestione della mobilità negli alloggi E.R.P » Art. 20-Norme per la gestione della mobilità.

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Art. 20

Legge Regionale 96/96

Norme per la gestione della mobilità.

Nell’attuazione del programma di mobilità deve essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell’assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere.

In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all’accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l’utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve, altresì, essere concessa priorità ai cambi-alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.

Per ciascun assegnatario è ammesso a norma un solo cambio nell’arco di cinque anni, salvo l’insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

Non possono essere eseguiti cambi-alloggio nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell’assegnazione, né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

Per il cambio-alloggio dev’essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l’assegnazione.

Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro 30 giorni per il citato programma, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

L’alloggio è considerato gravemente sottoutilizzato qualora il numero delle persone conviventi nell’alloggio stesso sia inferiore di almeno due unità al numero dei vani utili.

Ai fini della determinazione del requisito della convivenza si tiene conto, oltre che delle risultanze anagrafiche, delle condizioni di fatto esistenti da oltre due anni.

Il programma di mobilità è comunicato agli interessati i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare opposizione al Sindaco del Comune il quale decide entro 60 giorni, sentita la commissione di cui all’art. 7.

L’atto dell’ente gestore che dispone, in forza del programma di mobilità dell’utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo.

In caso di spontanea accettazione del programma di mobilità, da parte degli assegnatari, l’ente gestore può disporre, in favore di coloro che versino in accertate difficoltà economiche e comunque inclusi nelle fasce di reddito previste ai punti 1 e 2 del successivo art. 25 ([*]), l’erogazione di un contributo commisurato alle spese di trasloco e per i nuovi allacci.

La mancata accettazione del cambio alloggio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo sociale previsto dal successivo art. 30.

Oltre la mobilità programmata, su richiesta degli inquilini o su proposta del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa l’autorizzazione dell’ente gestore, che verifica l’assenza di condizioni che ostano al mantenimento dell’alloggio.

 

* Le parole "fasce di reddito........successivo art. 25" sono state introdotte dall'art. 8 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "fasce di reddito previste alle lett. a) e b 1) del successivo art. 26.".

 
 
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