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Legge Regionale 96/96
Definizione del canone di locazione.
Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 1 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione ai sensi del 2° comma, art. 25, della legge 8 agosto 1977, n. 513 ([*]), nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.
Le entrate degli ATER costituite dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono assoggettate alle norme dell’art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ([**]).
I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto all’ente gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato.
Gli altri enti gestori sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni le entrate relative alla quota destinata all’ammortamento del costo convenzionale a vano nonché alla destinazione che viene data a tali entrate a fini di reinvestimento per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica. Gli stessi enti annualmente comunicano alla Regione, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio preventivo, i programmi relativi al reimpiego delle entrate di cui al comma precedente.
Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente all’ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall’ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali.
* L. 8 agosto 1977, n. 513 “Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica”, pubblicata nella G.U. 17 agosto 1977, n. 223.
** Comma così modificato per effetto dell’art. 1, primo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
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