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Legge Regionale 96/96
Elementi per la determinazione del canone.
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all’art. 1 degli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.
Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente art. 2, lett. f).
In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli artt. dal 12 al 15, dal 17 al 24 della legge n. 392 del 1978, stabilendo in 3% del valore locativo dell’immobile locato il relativo tasso di rendimento. Ai soli fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle norme della presente legge trova applicazione, la categoria catastale «Abitazione di tipo popolare» a cui corrisponde un coefficiente pari a 0,80. ([*])
* Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 30, comma 1, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, come sostituito dall'art. 27, comma 2, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.
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