Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO III Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P. » Art. 25-Calcolo del canone di locazione.

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Art. 25

Legge Regionale 96/96

Calcolo del canone di locazione.

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo le seguenti fasce:

1) il canone di locazione è pari a lire 25.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima I.N.P.S. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati o, comunque, privi di reddito;

2) canone sociale pari al 4,2% ([nota 41]) del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all’importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato; il canone così determinato non può essere comunque inferiore a quello relativo al precedente punto 1 ([nota 42]);

3) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fino all’importo ([nota 43]) stabilito quale limite di reddito per l’accesso: il canone è pari al 75% di quello stabilito ai sensi dagli articoli precedenti;

4) reddito annuo, complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25% del suddetto limite: il canone è pari al 90% di quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;

5) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 4) ed il valore stabilito quale limite per la decadenza: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;

6) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 5) e la maggiorazione del 50% di tale limite: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 100%;

7) reddito annuo complessivo del nucleo familiare oltre il limite ([nota 44]) superiore indicato al precedente punto 6): il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 150%.

I canoni relativi alle fasce dalla 3^ alla 7^ non possono comunque essere inferiori al canone relativo alla fascia 2 ([nota 45]).

I redditi per l’inserimento nella fascia di reddito di cui al punto 1) si intendono effettivi; quelli ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono determinati con le modalità stabilite dal primo comma, lett. f) dell’art. 2 della presente legge. Ai soli fini del calcolo del canone, gli emolumenti di cui al precedente art. 2 lett. f) si considerano al netto dei redditi da lavoro prodotto da figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell’assegnatario e che non si riproducono in modo continuativo per oltre due anni.

Nel computo del reddito imponibile sono altresì escluse le indennità «una tantum» percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o più componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportano una diminuzione permanente pari al 100% ([nota 46]) della capacità lavorativa, certificata dalla competente U.S.L., sono collocati nella fascia inferiore a quella determinata con le modalità previste dal presente articolo ([nota 47]).

Il canone di locazione non potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto al punto 1 del precedente comma 1 ([nota 48]).

Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell’ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è comunicato alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all’ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi, nonché dello 0,50% del valore locativo di cui all'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ([nota 49]).

La Regione a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, alle percentuali sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare ([nota 50]) relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell’art. 25 della citata legge n. 513 del 1977.

In sede di prima applicazione della presente legge, il canone di locazione di cui al comma 1, punto 1) è stabilito in L. 15.000 per i primi 12 mesi. I canoni di locazione di cui al comma 1, punti 6) e 7) sono incrementati di un'addizionale pari ad un punto percentuale per ogni scaglione di dieci milioni di reddito imponibile, a partire da L. 71.000.000 ([nota 51]).

Tale addizionale è destinata dagli enti gestori al finanziamento del fondo sociale di cui all’art. 29 ([nota 52]) della presente legge regionale.

Per gli assegnatari inseriti nelle fasce corrispondenti ai numeri 3, 4, 5 del precedente comma 1, i canoni dovuti eccedenti rispettivamente 6 - 6,6 - 7,2% sono a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 29.

 
 
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