Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO III Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P. » Art. 26-Aggiornamento del canone di locazione.

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Art. 26

Legge Regionale 96/96

Aggiornamento del canone di locazione.

Il canone definito a norma dell’art. 25, comma 4 ([*]) è aggiornato annualmente dall’ente gestore in ragione del 30% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della delibera C.I.P.E. del 13 marzo 1995.

 

* Le parole "a norma dell'art. 25, comma 4" sono state introdotte dall'art. 10 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "a norma dell'art. 26".

 
 
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