Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO III Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P. » Art. 28-Aggiornamento periodico del reddito.

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Art. 28

Legge Regionale 96/96

Aggiornamento periodico del reddito.

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 10.

L’eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

Per accertata perdita di reddito dovuta a cause eccezionali quali: licenziamento, stato di vedovanza, morte di un percettore di reddito l’assegnatario o colui nei cui confronti sorge il diritto alla voltura del contratto può chiedere la revisione del canone di affitto con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

 
 
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