Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO III Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P. » Art. 29-Fondo sociale.

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Art. 29

Legge Regionale 96/96

Fondo sociale.

È istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per concorrere al pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS ([a]).

Qualora il nucleo familiare sia composto di più di quattro persone, il limite di reddito viene elevato all'importo di due pensioni minime INPS ([b]).

Tale fondo è altresì destinato a compensare le minori entrate degli enti gestori derivanti dalla disposizione di cui all’ultimo comma del precedente art. 25.

Tale fondo viene alimentato dai canoni al netto delle spese percepiti dall’ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione e da una percentuale del monte canoni che può essere fissata annualmente dalla Giunta regionale per ciascuno IACP in relazione alla verifica dell’andamento dei rispettivi bilanci ([c]).

Il fondo viene altresì alimentato con finanziamenti regionali il cui ammontare e modalità d’erogazione saranno definiti con successiva legge regionale che stabilirà anche le modalità di accertamento delle condizioni che daranno diritto all’integrazione finanziaria.

La Giunta regionale determina, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le modalità di funzionamento del fondo.

 

a) Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 56 del 1998. Il precedente comma così recitava:

"È istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per il pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati, sotto-occupati o pensionati il cui reddito annuale dell'intero nucleo familiare non supera quello previsto dal precedente art. 26, punto A.".

b) Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. n. 56 del 1998.

c) Le parole “ e da una percentuale......rispettivi bilanci” sono state introdotte dall’art. 5 della L.R. n. 92 del 1998.

 
 
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