Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO III Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P. » Art. 30-Morosità nel pagamento del canone.

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Art. 30

Legge Regionale 96/96

Morosità nel pagamento del canone.

La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione pronunciata dall’ente gestore.

La morosità superiore a sei mesi può essere tuttavia sanata, secondo le modalità ed i termini rimessi ad un apposito regolamento approvato dal gestore. Il mancato rispetto del piano di rientro della morosità, produce l'immediata decadenza dell'assegnazione, pronunciata dall'Ente. ([a])

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario, qualora ne siano derivate l’impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall’ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, in tal caso, al momento della sanatoria della morosità non è dovuta l’indennità di mora prevista dal successivo quinto comma.

Tale impossibilità o grave difficoltà non può, comunque, valere per più di 12 mesi.

In ogni caso è dovuta dagli assegnatari morosi un’indennità di mora per i canoni non corrisposti pari al tasso legale vigente.

Tale disposizione trova applicazione nei confronti di coloro che si renderanno morosi dopo l’entrata in vigore della precedente legge. Il precedente stato di morosità resta disciplinato dalle norme all’epoca in vigore.

Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori applicano le procedure previste dagli artt. 32 e 33 nonché dall’art. 386 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo ([b]), per gli assegnatari con redditi derivanti esclusivamente da pensioni e collocati nelle fasce di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del precedente art. 25, l’indennità di mora decorre dal sessantunesimo giorno conseguente alla scadenza del termine utile per il pagamento del canone.

 

a) Comma così sostituito dall’art. 79, comma 2, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: “La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell’anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.”.

b) Le parole "previsto dal presente articolo" sono state introdotte dall'art. 13 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "previsto al comma precedente".

 
 
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