Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO IV Norme per la regolamentazione delle autogestioni » Art. 31-Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi.

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Art. 31

Legge Regionale 96/96

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi.

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte della utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo, conformemente alle norme del Regolamento tipo già elaborato dalla Giunta regionale d’Abruzzo.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l’assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell’attività di gestione dei servizi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali - su rendiconto redatto dall’ente.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Si applicano, a tal fine, gli artt. 1260 e seguenti del codice civile.

Al recupero del credito si provvede a norma degli artt. 32 e 33 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

È fatto obbligo all’ente gestore, sulla base di intese con le rappresentanze sindacali degli assegnatari, estendere l’autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell’autogestione una parte non superiore al 30% della quota di canone, destinata alla manutenzione.

 
 
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