Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO IV Norme per la regolamentazione delle autogestioni » Art. 32-Alloggi di amministrazione condominiale.

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Art. 32

Legge Regionale 96/96

Alloggi di amministrazione condominiale.

È fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l’attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell’ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un’autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all’amministratore.

 
 
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