Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO V Annullamento decadenza e procedimento di rilascio » Art. 33-Annullamento dell'assegnazione.

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Art. 33

Legge Regionale 96/96

Annullamento dell’assegnazione.

L’annullamento dell’assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all’assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo il termine di 15 gg. per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all’ente gestore.

I termini su indicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all’estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell’alloggio.

Qualora, dall’esame dei documenti prodotti dall’assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il Sindaco pronuncia l’annullamento dell’assegnazione sentito il parere della commissione di assegnazione.

Contestualmente alla pronuncia dell’annullamento il Sindaco provvede, a norma del secondo comma, art. 2 c.p.p., a trasmettere rapporto all’Autorità giudiziale competente.

L’annullamento dell’assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a 60 giorni, costituisce ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nel caso in cui il procedimento venga definito prima della consegna degli alloggi, copia del provvedimento di annullamento viene trasmessa alla commissione di cui all’art. 7 ed all’ente gestore per i conseguenti provvedimenti in ordine all’aggiornamento della graduatoria.

 
 
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