|
Legge Regionale 96/96
Decadenza dall’assegnazione.
La decadenza dall’assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l’assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli;
b) non occupi stabilmente l’alloggio, salva preventiva autorizzazione dell’ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d’uso;
c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato; ([a])
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza così come indicato dall'art. 35 ([b]);
e bis) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati. ([c])
La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. La condizione di cui alla lettera c) del comma precedente è esteso all'intero nucleo familiare ([d]).
Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 33 ([e]).
Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Il Sindaco può, tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo art. 35 per gli assegnatari nelle condizioni della lett. e) ([f]) del presente articolo.
([a]) Lettera così riformulata dall'art. 29, comma 1, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;».
([b]) Periodo così sostituito dall'art. 14 della L.R. n. 56 del 1998. Il precedente periodo così recitava:
"e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 36.".
([c]) Lettera aggiunta dall’art. 54, comma 4, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.
([d]) Il periodo "La condizione di cui alla lettera c) del comma precedente è esteso all'intero nucleo familiare" è stato introdotto dall'art. 14 della L.R. n. 56 del 1998.
([e]) Le parole "precedente art. 33" sono state introdotte dall'art. 14 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "precedente art. 34".
([f]) Le parole "lett. e)" sono state introdotte dall'art. 14 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "lett. c)".
|