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Legge Regionale 96/96
Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi.
1. Nei confronti di coloro che alla data del 31 marzo 2009 ([Nota 53]) occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione, dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 3 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55. ([Nota 54])
2. La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso. ([Nota 55])
3. L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente ([Nota 56]).
4. L'assegnazione è subordinata ([Nota 57]):
a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 marzo 2009 ([Nota 58);
b) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall’art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di effettiva occupazione ([Nota 59]) - provvede la competente commissione di cui all’art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni ([Nota 60]), previa istruttoria del Comune territorialmente competente;
c) al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.
d) alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del 1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario ([Nota 61]). ([Nota 62)
5. Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva ([Nota 63]).
6. Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti. ([Nota 64])
7. Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l’alloggio, anche in deroga all’art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell’alloggio l’assegnatario è inserito d’ufficio nella graduatoria della mobilità obbligatoria. ([Nota 65])
8. Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l’ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. ([Nota 66])
9. Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000 ([Nota 67]).
10. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante ([Nota 68]) senza titolo idoneo a rilasciare l’alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. ([Nota 69])
11. L’atto dell’ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe. ([Nota 70])
12 Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni. ([Nota 71])
13. Successivamente all’entrata in vigore della presente legge all’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la commissione di cui all’art. 7 della presente legge. ([Nota 72])
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