Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO VI Norme transitorie e finali » Art. 37-Norme Transitorie

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Art. 37

Legge Regionale 96/96

Norme transitorie.

Le commissioni per la formazione delle graduatorie sono nominate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed entrano in funzione ad avvenuto espletamento, da parte delle commissioni già costituite ai sensi dell’art. 7 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, delle graduatorie in corso di formulazione alla data della nomina e, comunque, non oltre due mesi dalla nomina stessa.

In caso di ritardo nell’espletamento delle graduatorie in corso si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 7 della presente legge.

Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge tutti i bandi di concorso sono emanati secondo le norme contenute nel Titolo I, che esplicano interamente la loro efficacia ancorché non siano state ancora nominate le commissioni previste dal precedente art. 7.

 
 
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