Home » Legge Regionale n. 96 del 25 Ottobre 1996 » TITOLO VI Norme transitorie e finali » Art. 38-Abrogazione

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Art. 38

Legge Regionale 96/96

Abrogazione.

La presente legge disciplina, in sostituzione della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, della L.R. 29 giugno 1988, n. 52 e della L.R. 11 gennaio 1990, n. 2, l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la determinazione dei relativi canoni.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge.

 
 
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